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Cos’è la dichiarazione IVA?

Quando si avvia un’attività commerciale non è sempre facile tenere presente tutti gli aspetti che riguardano la contabilità. Il nostro studio fornisce un servizio di consulenza e affiancamento personalizzato anche per quanto riguarda la dichiarazione IVA, con costanti aggiornamenti sulle novità in merito e le modalità di presentazione. Prima della modifica introdotta dalla legge di stabilità per il 2015, l’articolo 8 comma 1 del DPR n. 322/1998 dava la possibilità solo ad alcuni contribuenti di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma. Con la normativa vigente, invece, il Governo ha previsto l’obbligo di presentarla separatamente rispetto al modello UNICO ed ha invece abolito l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA. L’Agenzia delle Entrate quindi ha provveduto a pubblicare il nuovo modello per la dichiarazione IVA. Dal 2018 non è più consentita la comunicazione dell’opzione per la liquidazione dell’IVA di gruppo con il modello IVA 26 e l’IVA 26 sarà utilizzabile solo da chi non può avvalersi della dichiarazione IVA relativa all’anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Il modello annuale deve essere utilizzato per quanto riguarda l’anno d’imposta precedente. Sono obbligati a presentarla tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Da tale dichiarazione infine, si determina l’ammontare della liquidazione a debito o a rimborso IVA da parte del contribuente.

Dichiarazione annuale IVA:

La presentazione in via autonoma – e non in allegato al modello Unico – del modello di dichiarazione IVA ha scadenza il 30 aprile  e si può effettuare dal 1° febbraio ed in generale dovrà essere trasmessa per via telematica entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello delle operazioni.  Il nostro studio fornirà una consulenza che tenga anche presente dei singoli casi di esonero dalla dichiarazione, come ad esempio i contribuenti che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione hanno effettuato soltanto operazioni esenti o quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari

Dichiarazione IVA agevolata alla aliquota del  10% e 4% : autocertificazione ristrutturazioni

In caso si stiano svolgendo dei lavori di ristrutturazione edile, si può usufruite dell’IVA agevolata. La dichiarazione IVA agevolata al 10% e 4% avviene tramite un’autocertificazione che il committente oppure l’impresa edile che acquista per conto di chi ha commissionato il lavoro deve mostrare al rivenditore. Si può ricorrere all’agevolazione al 10% per lavori di ristrutturazione edilizia in caso di lavori di manutenzione – ordinaria e straordinaria – realizzati su immobili residenziali, anche eseguiti in condomini la cui destinazione prevalente è di tipo abitativo ed è applicabile solo se l’esecuzione dei lavori è regolamentata da un contratto di appalto e se l’appaltatore fornisce prestazioni di un certo valore. Per ottenere l’agevolazione dell’IVA al 10% non occorrono adempimenti particolari né alcuna comunicazione ad Enti istituzionali o il pagamento tramite bonifico ma per ciascuna tipologia di lavoro va conservata la dichiarazione IVA agevolata allegando la seguente documentazione:

  • copia della concessione edilizia
  • copia dell’atto preliminare
  • fotocopia documento
  • fotocopia del codice fiscale
  • modulo Autocertificazione IVA 4% oppure
  • modello Autocertificazione IVA 10%
  • DIA intestata all’acquirente
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